

73. La Costituzione della repubblica romana: la pi democratica
fra le costituzioni italiane del Risorgimento.

Da: G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, terzo, Feltrinelli,
Milano, 1960.

Non c' dubbio, come afferma lo storico italiano Giorgio
Candeloro, che la Costituzione discussa e promulgata
dall'Assemblea costituente della repubblica romana il 3 luglio
1849, ma mai applicata in quanto la repubblica fu abbattuta
dall'esercito francese, si evidenzi come la pi democratica del
nostro Risorgimento. Basata sulla sovranit popolare, sul
suffragio universale, sul senso laico dello stato, sulla
fratellanza con gli altri popoli, essa si rifaceva non alle
costituzioni octroyes diffuse allora in Europa, ma piuttosto a
quelle scaturite dalla Rivoluzione francese, temperate tuttavia
dal pensiero mazziniano. La proposta di inserirvi principi
radicali socialisti, come quello volto ad assicurare i mezzi
economici ai bisognosi e agli impotenti, fu respinta. Nei riguardi
del pontefice, infine, la Costituzione romana garantiva il pieno
esercizio dei suoi poteri spirituali.

La Repubblica romana rappresent la punta pi avanzata della
rivoluzione quarantottesca in Italia anche per la Costituzione,
che l'Assemblea romana volle proclamare solennemente nel momento
in cui i Francesi entravano in Roma, per mostrare al mondo di non
essere venuta meno alla sua funzione costituente e per lasciare
all'Italia una testimonianza del proprio ideale democratico.
La discussione sul testo della Costituzione si svolse
nell'Assemblea negli ultimi giorni della Repubblica, mentre si
intensificavano gli attacchi francesi. Infatti il lavoro
preparatorio, compiuto da una commissione nominata dall'Assemblea
il 13 febbraio e successivamente modificata ed allargata, dur per
parecchio tempo e solo il 16 giugno si apr la discussione
generale in Assemblea.
Insieme alla Costituzione siciliana del 10 luglio '48, la
Costituzione romana del 3 luglio '49 fu la sola in Italia nella
rivoluzione quarantottesca ad essere preparata e discussa da
un'Assemblea. Ma, mentre i membri del General Parlamento di
Sicilia presero le mosse per la preparazione del loro Statuto
dalla Costituzione del 1812, pur innovandola notevolmente, i
membri dell'Assemblea romana dovettero preparare un testo
completamente nuovo, poich a ben poco poteva servire nella
situazione formatasi a Roma il testo dello Statuto concesso da Pio
nono, e si ispirarono quindi alla tradizione democratica formatasi
dalla Rivoluzione francese in poi. In qualche punto il carattere
democratico della Costituzione romana assume toni giacobini, in
altri rivela influenze mazziniane. [...].
La Costituzione si compone di otto Princip fondamentali e di
sessantanove articoli. I primi due princip fissano il carattere
democratico della Repubblica e i concetti di sovranit popolare,
eguaglianza, libert e fraternit. Il terzo principio stabilisce
un generico impegno programmatico di carattere sociale: La
Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il
miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i
cittadini. Il Filopanti [pseudonimo di Giuseppe Barilli,
scrittore e patriota, deputato nel 1876] aveva proposto un altro
principio da aggiungere a questo, socialmente pi impegnativo: La
Repubblica deve, secondo i limiti dei suoi mezzi, assicurare la
sussistenza dei cittadini necessitosi procurando il lavoro a
quelli che non hanno altro modo di procacciarsene, e fornendo
sussidi a coloro che non ne possono avere dalla loro famiglia e
che sono impotenti al lavoro. Ma questo principio, criticato, si
pu dire, da tutti, come socialista, non fu neppure posto in
discussione. Il quarto principio, schiettamente mazziniano,
afferma: La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli:
rispetta ogni nazionalit: propugna l'italiana. Il quinto e il
sesto principio stabiliscono rispettivamente l'autonomia dei
municipi e il criterio degli interessi locali per la ripartizione
territoriale dello Stato. Il settimo principio stabilisce la
libert religiosa: Dalla credenza religiosa non dipende
l'esercizio dei diritti civili e politici. Esso nel progetto
originario era preceduto da un comma che diceva: La religione
cattolica  la religione dello Stato. Ma dopo una vivace
discussione fu ridotto solo alla seconda parte. La Costituzione
romana fu quindi l'unica fra tutte quelle italiane del 1848-'49 a
non dichiarare il Cattolicesimo religione di Stato. L'ottavo
principio, infine, ribadendo l'impegno fissato dall'articolo 2 del
decreto di fondazione della Repubblica, stabilisce: Il Capo della
Chiesa cattolica avr dalla Repubblica tutte le guarentigie
necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.
I primi quattordici articoli della Costituzione vera e propria sui
diritti e doveri dei cittadini offrono un insieme di norme
tutelatrici della libert assai pi ampio e preciso di quelli
delle altre costituzioni del '48. Gli altri articoli,
sull'ordinamento dello Stato, stabiliscono una sola Assemblea
eletta per tre anni con suffragio universale diretto, ma con un
voto pubblico (caratteristico residuo di una concezione giacobina)
e un Consolato di tre membri, eletti dall'Assemblea a maggioranza
di due terzi, ai quali  attribuito il potere esecutivo. Ai
consoli spetta la nomina dei ministri; non viene fatta distinzione
tra la responsabilit ministeriale e quella consolare: in sostanza
la Costituzione tende a perpetuare il sistema adottato dalla
Costituente nel febbraio del '49. All'Assemblea spetta la nomina
dei generali dell'esercito su proposta del Consolato. Della
Guardia nazionale fanno parte tutti i cittadini; i gradi sono
conferiti per elezione; l'esercito invece  formato con
arruolamento volontario.
Queste le caratteristiche principali di una Costituzione, che in
pratica non pot funzionare, ma che fu, soprattutto per i principi
fondamentali e per gli articoli sui diritti e doveri, la pi
avanzata in senso democratico di tutte le costituzioni italiane
del Risorgimento.
